XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA
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DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa del senatore Girotto Gianni Pietro,....
Promozione del commercio equo e solidale.
Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio.
CAPO I
FINALITÀ DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DEFINIZIONI
ART .1.
(Oggetto e finalità).
1.
La Repubblica, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione
internazionale e dell’economia sociale, nel rispetto dei princìpi di
solidarietà della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale
una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree
economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di
economia partecipata, attenta alla conservazione dell’ecosistema,
socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i
soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione
dell’incontro fra culture diverse.
2.
La presente legge favorisce un più ampio e trasparente accesso al
mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite
attraverso le filiere del commercio equo e solidale, in un contesto di
concorrenza leale e di adeguata protezione dei consumatori. A tale fine
sono stabilite adeguate procedure di riconoscimento delle organizzazioni
del commercio equo e solidale e di certificazione dei relativi prodotti
e sono previsti strumenti di incentivazione e di promozione delle buone
prassi di commercio equo e solidale.
ART.2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) « commercio equo e solidale »: un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza e sul rispetto, che è finalizzato all’equità nelle relazioni commerciali internazionali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio più bilanciate per i lavoratori delle aree economicamente svantaggiate e per i lavoratori emarginati nonché la tutela dei loro diritti;
b) « produttore »: un produttore di beni o di servizi, organizzato in forma collettiva, operante in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo;
c) « accordo di commercio equo e solidale »: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l’accesso al mercato di quest’ultimo, che preveda:
1) il pagamento di un prezzo equo;
2)
misure a carico del committente per il graduale miglioramento della
qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi,
nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera;
3) il progressivo miglioramento dei livelli ambientali della
produzione;
4)
l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel
rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale
del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da
permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di
rispettare i diritti sindacali;
5)
l’offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al
momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti
eccessivamente onerosa per l’esistenza di specifiche ragioni di cui
l’accordo dà espressamente atto;
d) « prezzo equo »: il prezzo versato a un produttore che consente:
1) di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni
primari dei lavoratori e delle loro famiglie;
2)
di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri
costi derivanti dagli obblighi assunti con l’accordo di commercio equo e
solidale;
3) di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi;
e)
« filiera del commercio equo e solidale »: l’insieme delle fasi di
produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto
agroalimentare o artigianale quando al produttore sono assicurate le
condizioni dell’accordo di commercio equo e solidale. La filiera del commercio equo e solidale è definita « integrale » quando:
1)
l’accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da
un’organizzazione del commercio equo e solidale di cui all’articolo 3;
2)
la distribuzione all’ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera
è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale di
cui all’articolo 3;
f)
« prodotto del commercio equo e solidale »: un prodotto realizzato,
importato, distribuito o commercializzato nell’ambito della filiera del
commercio equo e solidale, sia essa integrale o meno;
g) « regolamento »: il regolamento di attuazione di cui all’articolo 12.2. Il contenuto dell’accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all’esito di una negoziazione effettiva tra le parti che ha per oggetto la valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l’impresa del produttore e degli effetti che le misure previste producono sulla filiera produttiva e distributiva.
CAPO II
SOGGETTI DELLA FILIERA INTEGRALE DEL COMMERCIO EQUO
E SOLIDALE
ART.3.
(Organizzazioni del commercio equo e solidale).
1.
Sono organizzazioni del commercio equo e solidale le società
cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, comunque costituiti
senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica,
che:a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l’esecuzione ovvero distribuiscono all’ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi;
b) adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui progetti a esse connessi, sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico;
c) perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell’ambiente; fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore;
d) sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all’articolo 4 e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.
2. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.
3.
Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale
le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di cooperative sociali, e
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in materia di impresa
sociale.
4. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di associazioni di promozione sociale.
ART.4.
(Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale).1. Il rispetto dei requisiti fissati dal l’articolo 3 e la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale sono attestati da enti rappresentativi di tali organizzazioni, costituiti senza scopo di lucro, a struttura associativa e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedono la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale.
2. Gli enti rappresentativi, secondo quanto stabilito dal regolamento:
a) approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale;
b)
istituiscono e curano un registro della filiera integrale, nel quale
sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate;
c) godono di un’adeguata rappresentanza territoriale e di un’ampia base associativa;
d)
adottano un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del
disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate;
e) dimostrano di possedere un’organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo;
f) adottano un adeguato sistema di riesame interno delle
decisioni.
3. Gli enti rappresentativi verificano il possesso e, con cadenza periodica, il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e rilasciano un attestato a ogni verifica. Qualora un’organizzazione affiliata non possegga o perda i requisiti previsti dall’articolo 3, l’ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive e fissa un termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l’adeguamento. L’ente rappresentativo, in via cautelare, può disporre la sospensione dell’iscrizione dell’organizzazione interessata nel registro della filiera integrale. Nei casi più gravi ovvero qualora le violazioni persistano, si provvede alla cancellazione dal registro dell’organizzazione inadempiente.
4. Gli enti rappresentativi trasmettono con cadenza semestrale alla Commissione per l’accreditamento di cui all’articolo 6 l’elenco aggiornato delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel proprio registro della filiera integrale, affinché la Commissione provveda all’aggiornamento del registro nazionale di cui al citato articolo 6, comma 4, lettera b).
5. Il rifiuto di iscrizione o l’esclusione dal registro della filiera integrale sono impugnati in via amministrativa davanti alla Commissione per l’accreditamento di cui all’articolo 6 e, in via giurisdizionale, davanti al tribunale di Roma.
CAPO III
SOGGETTI CHE PROMUOVONO IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE TRAMITE LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
ART.5.
(Organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale)
1.
Eccetto i casi in cui i prodotti del commercio equo e solidale sono
importati o distribuiti da un’organizzazione di cui all’articolo 3, la
provenienza di un prodotto da una filiera di commercio equo esolidale è
attestata da organismi di certificazione di diritto privato, costituiti
senza scopo di lucro e previamente accreditati dalla Commissione di cui
all’articolo 6.
2. Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento, in via esclusiva, delle funzioni di certificazione. Sono vietate forme di finanziamento tramite la commercializzazione diretta dei prodotti certificati, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari.
3. Gli atti costitutivi di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l’indipendenza e la trasparenza delle attività di certificazione e di prevenire i conflitti di interesse, anche attraverso l’attribuzione delle attività di controllo e di ispezione a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale.
4. Gli organismi di certificazione, secondo quanto previsto dal regolamento, devono:
a) possedere un’organizzazione adeguata per svolgere le attività di controllo e di ispezione previste dal presente articolo;
b) registrare un marchio, prevedendo che esso possa essere utilizzato dalle imprese certificate secondo criteri prestabiliti;
c) approvare un regolamento di disciplina della filiera;
d) istituire e curare la tenuta di un registro dei licenziatari del
marchio;
e) rispettare
le normative tecniche riconosciute a livello internazionale stabilite
per gli enti di certificazione, in quanto compatibili;
f) disporre di un adeguato sistema di riesame interno delle
decisioni.
5.
L’organismo accreditato rilascia la certificazione, a domanda, dopo una
verifica effettiva dell’attività di ogni licenziatario. Sono inoltre
oggetto di controllo periodico le condizioni di lavoro presso il
produttore, le condizioni di acquisto dei beni, i disciplinari di
filiera, l’esistenza di accordi di commercio equo e solidale e di prezzi
equi. In particolare, questi ultimi devono essere composti da una
componente corrispondente al prezzo di mercato del bene e da un premio
riconosciuto al produttore per il rispetto delle condizioni di
produzione previste dall’accordo di commercio equo e solidale.
L’organismo di certificazione procede a verifiche e a ispezioni
periodiche e sospende o revoca la certificazione qualora rilevi il
venire meno dei requisiti di legge o di marchio.
6.
Il rifiuto o la revoca della certificazione sono impugnati in via
amministrativa davanti alla Commissione di cui al l’articolo 6 e, in via
giurisdizionale, davanti al tribunale di Roma.
CAPO IV
ALBI, REGISTRI E PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO
ART.6.
(Commissione per l’accreditamento).
1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Commissione
perl’accreditamento degli organismi certificatori dei prodotti e degli
enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale,
di seguito denominata « Commissione ».
2.
La Commissione è composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo
economico, con funzioni di presidente, da due membri proposti dagli organismi
di certificazione, da due membri proposti dagli enti rappresentativi
delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri
proposti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco
istituito ai sensi dell’articolo 137 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e da due esperti
indipendenti con comprovata esperienza in materia di commercio equo e
solidale.
3.
I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito
ed è rinnovabile una sola volta.
4. La Commissione:
a)
istituisce e cura la tenuta dell’albo nazionale degli organismi di
certificazione e degli enti rappresentativi delle organizzazioni del
commercio equo e solidale accreditati, procedendo alle iscrizioni e alle
cancellazioni secondo le procedure stabilite dal regolamento;
b)
istituisce e cura la tenuta del registro nazionale delle organizzazioni
del commercio equo e solidale, redatto sulla base degli elenchi
comunicati dai rispettivi enti rappresentativi;
c) istituisce e cura la tenuta del registro nazionale degli enti licenziatari dei marchi degli enti certificatori;
d)
esercita il potere di vigilanza sugli organismi di certificazione e
sugli enti rappresentativi e verifica il mantenimento da parte degli
stessi dei requisiti previsti dalla presente legge;
e)
emana direttive e linee guida per l’adozione dei programmi di
informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle prassi del
commercio equo e solidale e per l’adozione dei programmi di formazione
degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;
f)
garantisce la piena trasparenza della filiera del commercio equo e
solidale, rilasciando a chiunque ne fa richiesta informazioni relative
agli enti iscritti all’albo e nei registri nazionali di cui al presente
comma, secondo le condizioni previste dal regolamento.
5.
La Commissione può ammettere ai benefìci previsti dall’articolo 9,
comma 2, e dall’articolo 10 gli enti che, pur non essendo iscritti nei
registri nazionali di cui al comma 4 del presente articolo:
a) sono costituiti con un ordinamento interno a base democratica e non perseguono fini di lucro;
b)
rispettano i requisiti previsti per le organizzazioni del commercio
equo e solidale dall’articolo 3, commi 1, lettere a), b) e c), e 2.
6.
Il riconoscimento è disposto, su domanda dell’ente interessato, dalla
Commissione, sentiti gli organismi di certificazione e gli enti
rappresentativi.
7.
Le associazioni dei consumatori di cui al comma 2, gli organismi di
certificazione, le organizzazioni del commercio equo e solidale, i loro
enti rappresentativi e chiunque vi ha interesse può presentare un
ricorso alla Commissione contro le decisioni di accreditamento, di
revoca o di sospensione dell’accreditamento ovvero contro il mancato
esercizio del potere di vigilanza.
8.
Ai ricorsi di cui al comma 7 del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni che regolano il ricorso in
opposizione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
ART.7.
(Mutuo riconoscimento).
1.
Nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di leale
collaborazione stabiliti dall’Unione europea, le tutele e i benefìci
previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci
europee che sono state riconosciute o certificate in altri Stati membri
dell’Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste
dalla medesima legge.2. In ogni caso, gli organismi di certificazione e gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale stabiliti in Stati membri dell’Unione europea sono ammessi alle procedure di accreditamento di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli organismi e per gli enti stabiliti nello Stato italiano.
3. Il regolamento prevede disposizioni per l’attuazione del presente articolo.
CAPO V
INTERVENTI DI PROTEZIONE E SOSTEGNO
ART.8.
(Tutela dei marchi e norme sull’etichettatura)
1.
I prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da
un’organizzazione del commercio equo e solidale possono essere
presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «
prodotto del commercio equo e solidale » ovvero con diciture quali «
prodotto del commercio equo », « commercio equo e solidale », «
commercio equo », «fair trade », « comercio justo»; « commerce equitable
». Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale possono
essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni
solo congiuntamente al marchio dell’organismo di certificazione che ne
ha attestato la provenienza.
2. È vietato l’uso della denominazione di « organizzazione del commercio equo e solidale » e di altre denominazioni similari alle imprese e agli enti che non sono iscritti nel registro nazionale di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b), ovvero qualora la registrazione sia stata sospesa o revocata.
3.
Al di fuori dei casi di cui al comma 1, è vietato descrivere un
prodotto, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti
commerciali, con termini che suggeriscono all’acquirente che esso o che
le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo
e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le
prassi del commercio equo e solidale.
4.
Chi viola i divieti di cui ai commi 2 e 3 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Se la violazione è
commessa da un soggetto che esercita il commercio ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è ordinata la sospensione
dell’attività per dieci giorni. In caso di recidiva, la sanzione
amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo e si applica la
sospensione dell’attività fino ad un mese.
5. Gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli organismi di certificazione iscritti all’albo nazionale di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), sono legittimati ad agire per inibire l’uso indebito definito dal presente articolo. Con la sentenza che inibisce la condotta illegittima il tribunale condanna, altresì, al risarcimento del danno.
ART.9.
(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale).
1. Lo Stato e le regioni, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1:
a)
sostengono iniziative divulgative e di sensibilizzazione promosse dagli
organismi e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, mirate a
diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad
accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie
scelte di consumo;
b)
sostengono specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di
formazione, promosse dagli organismi e dagli enti di cui agli articoli
3, 4 e 5 e relative alle problematiche della globalizzazione economica,
agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte
di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla
cooperazione.
2. Lo Stato e le regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale:
a) promuovono e sostengono iniziative di formazione per gli operatori e i volontari;
b)
promuovono e sostengono progetti di cooperazione con i produttori per
la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di
quelle esistenti;
c)
concedono, nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore
stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, contributi per l’apertura o per la ristrutturazione della
sede nonché per l’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni
informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese
ammissibili;
d)
concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire
la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di
sviluppo;
e) promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l’iscrizione in un registro della filiera integrale.
ART. 10.
(Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici).
1.
Lo Stato promuove l’utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio
equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e
per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.
2.
Nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale vigente,
le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la
fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono
prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l’utilizzo di
prodotti del commercio equo e solidale. A tale fine è previsto, in
favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso pari al 15 per
cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali
prodotti nell’oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo
istituito ai sensi dell’articolo 14.
3. L’iscrizione nei registri nazionali di cui all’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), costituisce:
a) titolo di priorità per la selezione di soggetti da invitare alle gare di appalto perservizi, fermi restando i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia;
b)
criterio di preferenza, a parità di condizioni, nel caso di affidamento
di appalto di servizi mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
ART. 11.
(Giornata nazionale del commercio equo e solidale).
1.
Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e
solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e
solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli organismi
degli enti iscritti all’albo e nei registri nazionali di cui
all’articolo 6,comma 4, lettere a), b) e c).
2. Le modalità organizzative per la celebrazione della Giornata di cui al comma 1 sono definite dal regolamento.
CAPO VI
NORME DI ATTUAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA
ART. 12.
(Regolamento di attuazione).
1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge è emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento
di attuazione che stabilisce:
a) i requisiti di indipendenza e di trasparenza degli organismi di certificazione del commercio equo e solidale;
b) i criteri minimi per il monitoraggio e per la certificazione delle attività del commercio equo e solidale;
c) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
d)
i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dei registri
nazionali di cui al all’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), e le
relative procedure di iscrizione e di controllo;
e)
i requisiti, i criteri e le modalità per l’iscrizione, la sospensione e
la revoca degli organismi di certificazione dei prodotti e degli enti
rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale
nell’albo nazionale di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), nonché
le modalità di gestione dello stesso;
f) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all’articolo 9;
g)
le disposizioni per garantire l’accesso agli atti e ai documenti
concernenti le procedure di certificazione dei prodotti e di
riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
h) le procedure di mutuo riconoscimento di cui all’articolo 7;
i) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all’articolo 11;
l) le modalità attuative del regime transitorio.
ART. 13.
(Compiti delle regioni).
1.
Le regioni promuovono le buone pratiche del commercio equo e solidale,
secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione
periodica degli interventi di sostegno.
2. Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina di versa da quella della presente legge in relazione:
a) alle procedure di accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale;
b) al riconoscimento delle organizzazioni e alla certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale;
c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.
3.
Le regioni possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri
albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e
solidale secondo i criteri di accreditamento e di iscrizione previsti
dalla presente legge.
ART. 14.
(Fondo per il commercio equo e solidale).
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2013, il Fondo per il commercio equo e solidale.
2. Le risorse derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 8 sono assegnate al Fondo istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo.
ART. 15.
(Disposizioni finanziarie).
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 14, par i a 1 milione di euro per
l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 16.
(Disposizioni transitorie e finali).
1.
I benefìci e le tutele riconosciuti dalla presente legge e, in
particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura
applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell’ambito dell’Unione europea.
2.
In sede di prima attuazione della presente legge, i quattro membri
della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli
organismi di certificazione e dagli enti rappresentativi delle
organizzazioni di commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro
dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati
in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale
riconosciute a livello internazionale.
3.
Fino all’istituzione dell’albo e dei registri nazionali di cui
all’articolo 6, comma 4, lettere a), b) e c), gli enti e le
organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale
riconosciute a livello internazionale possono continuare ad adottare i
marchi e le denominazioni in uso.
4.
Fino all’istituzione dell’albo e dei registri nazionali di cui
all’articolo 6, comma 4, lettere a), b) e c) , i soggetti che
commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le
prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello
internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali
prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.
5.
In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla revisione
dell’albo e dei registri nazionali da effettuare entro i tre anni
successivi alla data di entrata in vigore dalla medesima legge, la
Commissione iscrive all’albo e nei registri nazionali gli enti già
iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del
commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono
finalità omogenee a quelle della presente legge.
6. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall’istituzione dell’albo e dei registri nazionali di cui all’articolo 6, comma 4, lettere a), b) e c), ad adeguare i medesimi alle disposizioni della presente legge.